Partecipare a un’asta giudiziaria può essere semplice e sicuro, se assistiti da un professionista. Questo ti aiuterà a chiarire dubbi importanti: differenza tra vendita con e senza incanto, modalità di presentazione dell’offerta, cosa succede in caso di aggiudicazione o mancata assegnazione, costi di partecipazione e tassazione in caso di acquisto.
Un’asta giudiziaria è l’atto finale di una procedura forzata disposta da un giudice su richiesta di un creditore, per vendere un bene mobile o immobile appartenente a un debitore, al miglior offerente.
In pratica, quando un bene viene pignorato, viene messo all’asta per recuperare quanto dovuto al creditore. Se si tratta di un immobile, il tribunale incarica un perito per stimarne il valore. Il bene parte da un prezzo base e viene aggiudicato a chi offre di più. Se il prezzo offerto supera il debito, la differenza viene restituita al debitore.
Secondo la normativa attuale (art. 490 c.p.c.), è obbligatorio pubblicare l’avviso di vendita e la relazione di stima almeno 45 giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte.
Da questi documenti si possono ottenere informazioni fondamentali: descrizione del bene, gravami esistenti, dati catastali e variazioni, destinazione d’uso, eventuali abusi, stato occupazionale e valore di stima. È consigliabile far valutare il bene da un esperto per evitare di pagare troppo o lasciarsi sfuggire buone occasioni.
È possibile richiedere una visita dell’immobile tramite il custode giudiziario, anche se non è obbligatoria per presentare l’offerta. Quest’ultima va presentata nei modi e nei tempi indicati nel bando e sarà valutata dal delegato alla vendita o dal banditore.
In caso di aggiudicazione, si dovrà versare il saldo secondo le modalità previste. Il giudice disporrà poi il trasferimento della proprietà all’aggiudicatario.
Il decreto di trasferimento ha anche effetto “purgativo”: cancella automaticamente tutti i gravami come ipoteche o pignoramenti (art. 586 c.p.c.).
Chiunque può partecipare a un’asta giudiziaria: persone fisiche o giuridiche con i requisiti per intestarsi un bene in Italia.
L’unico soggetto escluso è il debitore.
Un privato deve presentare una semplice domanda in carta da bollo presso la cancelleria o il professionista delegato, almeno il giorno prima dell’asta. Va poi verificata la modalità di partecipazione: fisica o telematica su portali ministeriali.
Le società devono far firmare la domanda al legale rappresentante, allegando i documenti che attestano i suoi poteri. Se partecipano più soggetti, devono essere indicate le quote di diritto reale che ciascuno intende acquisire.
È possibile delegare la partecipazione a un avvocato iscritto all’albo, con procura notarile.
In molti casi partecipare costa poco, a volte nulla (soprattutto per beni mobili). Per gli immobili, l’offerta deve essere accompagnata da una marca da bollo da 16€ e da una cauzione (di solito il 10% dell’offerta), da versare tramite assegno o bonifico.
Se ti aggiudichi l’immobile, la cauzione sarà scalata dal saldo. In caso contrario, verrà restituita integralmente.
Acquistare all’asta può essere un grande affare, ma è fondamentale sapere come muoversi.
Gli errori più frequenti riguardano la compilazione dell’offerta o della cauzione, che possono invalidare la partecipazione.
Altri rischi: interpretare male la documentazione, sottovalutare spese impreviste, ignorare lo stato dell’immobile o la presenza di occupanti con diritti opponibili.
Per questo, è sempre consigliabile affidarsi a un professionista.
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